Art. 9.
(Potenziamento del sistema informativo
della montagna).

      1. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione e l'integrazione nei territori montani dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione.